giovedì, 15. giugno, 2023
di Gertrud E. Bollier
Il 17 marzo 2023, dopo accese discussioni, la riforma LPP 21 è stata approvata nella sessione primaverile dell'Assemblea federale. Il termine per il referendum scade il 6 luglio 2023. Gli ambienti di sinistra e quelli economici si stanno già mobilitando.
Nel suo contributo Gertrud E. Bollier, esperta in materia di assicurazione sociale con diploma federale, direttrice generale della gebo Sozialversicherungen AG e docente presso l’IfFP, spiega quali modifiche dovrebbe introdurre la riforma della LPP.
Il 2° dei tre pilastri del nostro sistema di previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità si basa sul sistema di capitalizzazione, un processo di risparmio continuativo (contributi degli assicurati, del datore di lavoro e interessi). A seguito della crescente aspettativa di vita e delle fluttuazioni dei mercati finanziari, le rendite della previdenza professionale sono ormai da parecchio tempo sotto pressione. Si sta pertanto verificando una ridistribuzione dagli attivi ai beneficiari di rendita che è estranea al sistema. La riforma della LPP ha lo scopo di impedire tale andamento, assicurando meglio i lavoratori con salari bassi e gli occupati a tempo parziale.
Assicurazione LPP normale (regime obbligatorio) |
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Parametri |
LPP attuale |
LPP 21 |
Inizio risparmio di vecchiaia |
A partire da 25 anni |
A partire da 25 anni |
Scaglionamento accrediti di vecchiaia |
7/10/15/18 |
9/9/14/14 |
Aliquota di conversione rendita all’età finale |
6,8% |
6,0% |
Soglia di entrata (anno) |
CHF 22'050.– |
CHF 19'845.– |
Deduzione di coordinamento |
CHF 25'725.– |
20% del salario soggetto all’AVS |
Anche gli istituti di previdenza con prestazioni integrate sono interessati dalla riforma della LPP:
a seguito dell’adeguamento della soglia di entrata (secondo una stima effettuata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali nel 2019), saranno assicurati ca. 70'000 lavoratori che prima non lo erano. In base al piano di previdenza dell’istituto di previdenza con prestazioni integrate, la riforma può comportare anche un adeguamento della deduzione di coordinamento; in quanto dovranno essere assicurati circa 30'000 lavoratori con uno stipendio più alto.
I lavoratori continueranno a dover essere assicurati per i rischi di invalidità e morte solo a partire dal 1° gennaio del 18° anno di età e a condizione che abbiano un salario annuo superiore a CHF 19'845.–. Il risparmio di vecchiaia inizierà (come finora) solo al compimento dei 25 anni. In futuro dovrà essere assicurato l’80% del salario annuale fino a CHF 88'200.– (reddito assicurato = salario coordinato).
Gli accrediti di vecchiaia saranno scaglionati in modo differente rispetto ad oggi. Per il risparmio di vecchiaia, ammonteranno al 9,0% dal 25° al 44° anno di età e al 14,0% dal 45° anno all’età di riferimento.
Ci sono precisazioni riguardo ai lavoratori indipendenti e a quelli licenziati dal datore di lavoro a partire dal 58° anno di età. I lavoratori indipendenti potranno assicurarsi presso l’istituto di previdenza della loro professione, presso quello del datore di lavoro o presso un altro istituto di previdenza previsto dal regolamento di quest’ultimo.
A partire dall’età di 58 anni, i lavoratori usciti a seguito di licenziamento da parte del datore di lavoro possono pretendere la continuazione dell’assicurazione presso l’istituto di previdenza del precedente datore di lavoro. Durante tale continuazione dell’assicurazione, possono versare contributi a copertura dei rischi morte e invalidità, continuare ad accumulare la previdenza di vecchiaia oppure lasciare presso l’istituto di previdenza solo la prestazione di uscita. Queste persone pagano contributi ai costi amministrativi. Se continuano ad accumulare la previdenza di vecchiaia o portano avanti la previdenza contro i rischi morte e invalidità, pagano in aggiunta anche i relativi contributi.
Se una persona assicurata in questo modo entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto deve versare al nuovo istituto di previdenza la prestazione di uscita in misura sufficiente affinché possa essere utilizzata per il riscatto nelle prestazioni regolamentari piene. Tuttavia, se la persona assicurata muore e non ha portato avanti la copertura di rischio (invalidità e morte), l’avere di previdenza deve essere corrisposto ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età di riferimento (età di pensionamento ordinaria secondo l’AVS), l’aliquota di conversione minima ammonta al 6,0%. Le aliquote di conversione minime in caso di anticipo o rinvio della rendita sono disciplinate dal Consiglio federale nell’ordinanza.
Per poter compensare la diminuzione delle prestazioni associata alla riduzione dell’aliquota di conversione, la generazione di transizione – cioè le prime 15 annate dopo l’entrata in vigore della riforma – riceverà un supplemento di rendita, il cui ammontare dipenderà dall’anno di nascita e dall’ammontare dell’avere di previdenza.
Hanno diritto a un supplemento sulla rendita di vecchiaia le persone della generazione di transizione che (tutti i punti devono essere soddisfatti)
Inoltre, l’avere di previdenza facendo valere il diritto alla rendita non deve essere superiore a CHF 220'500.– (2,5 volte l’importo limite superiore). Se tale importo limite viene superato, restando però al di sotto di CHF 441'000.–, il supplemento di rendita si riduce. In ogni caso, i prelievi per proprietà di abitazioni effettuati negli ultimi 20 anni prima della richiesta della rendita vengono computati all’avere di vecchia determinante.
Supplemento di rendita per la generazione di transizione |
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Avere di previdenza |
Avere di previdenza |
Avere di previdenza |
Prime |
CHF 200.– mensili |
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CHF 0.– mensili |
5 annate |
CHF 150.– mensili |
CHF 0.– mensili |
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Ultime |
CHF 100.– mensili |
CHF 0.– mensili |
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Circa ¼ degli assicurati ha un avere di previdenza fino a CHF 220'500; ½ uno superiore a CHF 441’000 |
Chi percepisce la rendita di vecchiaia anticipatamente, subisce una riduzione del supplemento di rendita. Le relative regolamentazioni saranno (successivamente) contenute nell’ordinanza.
Anche gli assicurati che percepiscono la rendita di invalidità hanno diritto a un supplemento di rendita, a condizione che soddisfino i criteri sopraelencati. Gli invalidi parziali, con un grado di invalidità a partire dal 40%, hanno diritto a metà supplemento, quelli a partire da un grado di invalidità del 60% al supplemento intero.
Finanziamento del supplemento di rendita
L’istituto di previdenza finanzia il supplemento di rendita nel momento in cui insorge il diritto alla rendita.
Il fondo di garanzia eroga sovvenzioni agli istituti di previdenza come parziale finanziamento dei versamenti. La sovvenzione per un versamento si calcola partendo dalla differenza tra la somma della rendita e del supplemento e la rendita di vecchiaia o invalidità regolamentare; rispettivamente, se superiore, sulla base della rendita derivante dall’avere di vecchiaia con un’aliquota di conversione del 6,8%.
A tale scopo il fondo di garanzia preleva un contributo dagli istituti di previdenza soggetti alla LFLP. Nell’anno successivo all’entrata in vigore tale contributo ammonta allo 0,24% (dell’80% dei salari determinanti ai sensi della LAVS e fino a CHF 176'400.–). A titolo di contropartita vengono erogate le sovvenzioni per la piramide delle età sfavorevole.
Gertrud E. Bollier è esperta in materia di assicurazione sociale con diploma federale e diploma post-laurea in Metodologia/didattica SWF 1999/2000. È direttrice generale della gebo Sozialversicherungen AG, responsabile del settore specialistico in vps.epas e scrive per «Penso» e «Schweizer Personalvorsorge»; inoltre è autrice della guida «Leitfaden Schweizerische Sozialversicherungen» e del «Jahrbuch der Sozialversicherungen», nonché relatrice in seminari specializzati.