lunedì, 18. gennaio, 2021
Quali sono le conseguenze per la formazione e la formazione continua? Quali obblighi di registrazione devono essere osservati dai consulenti alla clientela?
LSerFi: le conseguenze per i consulenti alla clientela
La Legge sui servizi finanziari LSerFi e la Legge sugli istituti finanziari LIsFi entrate in vigore il 1° gennaio 2020, nonché le relative ordinanze OSerFi e OIsFi, comportano importanti conseguenze per i consulenti alla clientela.
La LSerFi disciplina le operazioni commerciali tra i fornitori di servizi finanziari e i loro clienti. La LIsFi sottopone a vigilanza in particolare i gestori patrimoniali indipendenti. Le due leggi comprendono disposizioni sulla trasparenza, sulla prevenzione dei conflitti d’interesse e sul rispetto degli obblighi di diligenza.
Quali sono le conseguenze per la formazione e la formazione continua? Quali obblighi di registrazione devono essere osservati dai consulenti alla clientela?
Di seguito viene fornita una panoramica sulle conseguenze dal punto di vista dei singoli consulenti in base a diverse situazioni iniziali.
Le seguenti disposizioni si applicano solo al settore degli investimenti, ad es. alla gestione patrimoniale, alla consulenza in investimenti, all’intermediazione di fondi d’investimento e di altri prodotti finanziari, ma non alle altre relazioni bancarie, come ipoteche, prestazioni di base, piani previdenziali ecc.
Formazione e formazione continua |
Art. 6 LSerFi: i consulenti alla clientela devono disporre di conoscenze adeguate delle norme di comportamento previste dalla LSerFi e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività. |
Registro dei consulenti | Non vi è alcun obbligo di iscrizione in un registro dei consulenti. |
Le seguenti disposizioni si applicano solo se viene effettuata un’operazione di mero investimento, ad es. la distribuzione diretta di fondi d’investimento o la gestione patrimoniale. Le disposizioni, invece, non si applicano in caso di distribuzione di contratti assicurativi, ad es. assicurazioni sulla vita, incluse le polizze vincolate a partecipazioni.
Formazione e formazione continua |
Art. 6 LSerFi: i consulenti alla clientela devono disporre di conoscenze adeguate delle norme di comportamento previste dalla LSerFi e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività. |
Registro dei consulenti | Non vi è alcun obbligo di iscrizione in un registro dei consulenti. |
La gestione patrimoniale e la consulenza in investimenti sono soggette alle disposizioni della LSerFi; ai consulenti alla clientela si applicano le seguenti norme:
Formazione e formazione continua |
Art. 6 LSerFi: i consulenti alla clientela devono disporre di conoscenze adeguate delle norme di comportamento previste dalla LSerFi e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività. |
Registro dei consulenti | Non vi è alcun obbligo di iscrizione in un registro dei consulenti. |
Per «altri fornitori di servizi finanziari indipendenti» si intendono tutti gli istituti non ancora assoggettati alla vigilanza della FINMA, ma non i gestori patrimoniali secondo la LIsFi.
Le seguenti disposizioni si applicano solo se viene effettuata un’operazione di mero investimento, ad es. la vendita di fondi d’investimento o i mandati di gestione patrimoniale. Le disposizioni, invece, non si applicano alla distribuzione di altri strumenti e servizi finanziari, come l’intermediazione di contratti assicurativi, ipoteche, la mera consulenza finanziaria e la pianificazione finanziaria senza l’intermediazione di prodotti d’investimento:
Formazione e formazione continua |
Art. 6 LSerFi: i consulenti alla clientela devono disporre di conoscenze adeguate delle norme di comportamento previste dalla LSerFi e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività. |
Registro dei consulenti |
Vi è l’obbligo di iscrizione in un registro dei consulenti ai sensi dell’art. 28 segg. e un obbligo di affiliazione a un organo di mediazione (art. 74). |
I gestori patrimoniali autonomi devono osservare le disposizioni della LSerFi e della LIsFi.
Le conseguenze della LSerFi per la ditta e tutti i suoi consulenti alla clientela impiegati:
Formazione e formazione continua |
Art. 6 LSerFi: i consulenti alla clientela devono disporre di conoscenze adeguate delle norme di comportamento previste dalla LSerFi e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività. |
Registro dei consulenti | Non vi è alcun obbligo di iscrizione in un registro dei consulenti. |
Le conseguenze della LIsFi per la ditta (titolare della ditta o organi della società):
Formazione e formazione continua |
Art.11 + 20 LIsFi / art. 13 + art. 25 OIsFi: la formazione e la formazione continua rientrano negli «obblighi di garanzia». |
Autorizzazione |
Obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 5 segg. A seconda del modello commerciale è prevista la vigilanza diretta della FINMA o di un organismo di vigilanza (ai sensi dell’articolo 43a). |
Per «fornitori di servizi finanziari autonomi indipendenti» si intendono tutti gli istituti non ancora sottoposti alla vigilanza della FINMA (e non i gestori patrimoniali secondo la LIsFi).
Le seguenti disposizioni si applicano solo se viene effettuata un’operazione di mero investimento, ad es. la vendita di fondi d’investimento, i mandati di gestione patrimoniale o la consulenza in investimenti. Le disposizioni invece non si applicano alla distribuzione di altri strumenti e servizi finanziari, come ad es. l’intermediazione di contratti assicurativi, ipoteche, la mera consulenza finanziaria e la pianificazione finanziaria senza l’intermediazione di prodotti d’investimento:
Formazione e formazione continua |
Art. 6 LSerFi: i consulenti alla clientela devono disporre di conoscenze adeguate delle norme di comportamento previste dalla LSerFi e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività. |
Registro dei consulenti |
Vi è l’obbligo di iscrizione in un registro dei consulenti ai sensi dell’art. 28 segg. e l’obbligo di affiliazione a un organo di mediazione (art. 74). |
Fonte: FinanzKompakt, Mendo AG, Berna