lunedì, 18. gennaio, 2021

LSerFi: le conseguenze per i consulenti alla clientela

Quali sono le conseguenze per la formazione e la formazione continua? Quali obblighi di registrazione devono essere osservati dai consulenti alla clientela?

LSerFi: le conseguenze per i consulenti alla clientela

La Legge sui servizi finanziari LSerFi e la Legge sugli istituti finanziari LIsFi entrate in vigore il 1° gennaio 2020, nonché le relative ordinanze OSerFi e OIsFi, comportano importanti conseguenze per i consulenti alla clientela.

La LSerFi disciplina le operazioni commerciali tra i fornitori di servizi finanziari e i loro clienti. La LIsFi sottopone a vigilanza in particolare i gestori patrimoniali indipendenti. Le due leggi comprendono disposizioni sulla trasparenza, sulla prevenzione dei conflitti d’interesse e sul rispetto degli obblighi di diligenza.

Quali sono le conseguenze per la formazione e la formazione continua? Quali obblighi di registrazione devono essere osservati dai consulenti alla clientela?

Di seguito viene fornita una panoramica sulle conseguenze dal punto di vista dei singoli consulenti in base a diverse situazioni iniziali.

Situazione 1: consulenti alla clientela impiegati da una banca

Le seguenti disposizioni si applicano solo al settore degli investimenti, ad es. alla gestione patrimoniale, alla consulenza in investimenti, all’intermediazione di fondi d’investimento e di altri prodotti finanziari, ma non alle altre relazioni bancarie, come ipoteche, prestazioni di base, piani previdenziali ecc.

Formazione e formazione continua

Art. 6 LSerFi: i consulenti alla clientela devono disporre di conoscenze adeguate delle norme di comportamento previste dalla LSerFi e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività.
Art. 104 OSerFi: l’art. 6 LSerFi deve essere applicato a partire dal 1° gennaio 2022.
Art. 22 LSerFi: i fornitori di servizi finanziari si assicurano che i loro collaboratori dispongano delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per la loro attività
Art. 23.1.b OSerFi: è dovere del fornitore di servizi finanziari (datore di lavoro) assicurare la formazione e la formazione continua (norme di comportamento e conoscenze specialistiche).

Conclusione: esiste un dovere di formazione e di formazione continua, la responsabilità è del datore di lavoro.

 Registro dei consulenti  Non vi è alcun obbligo di iscrizione in un registro dei consulenti.

 


Situazione 2: consulenti alla clientela impiegati da un’assicurazione

Le seguenti disposizioni si applicano solo se viene effettuata un’operazione di mero investimento, ad es. la distribuzione diretta di fondi d’investimento o la gestione patrimoniale. Le disposizioni, invece, non si applicano in caso di distribuzione di contratti assicurativi, ad es. assicurazioni sulla vita, incluse le polizze vincolate a partecipazioni.

Formazione e formazione continua

Art. 6 LSerFi: i consulenti alla clientela devono disporre di conoscenze adeguate delle norme di comportamento previste dalla LSerFi e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività.
Art. 104 OSerFi: l’art. 6 LSerFi deve essere applicato a partire dal 1° gennaio 2022.
Art. 22 LSerFi: i fornitori di servizi finanziari si assicurano che i loro collaboratori dispongano delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per la loro attività
Art. 23.1.b OSerFi: è dovere del fornitore di servizi finanziari (datore di lavoro) assicurare la formazione e la formazione continua (norme di comportamento e conoscenze specialistiche).

Conclusione: esiste un dovere di formazione e di formazione continua, la responsabilità è del datore di lavoro.

Registro dei consulenti Non vi è alcun obbligo di iscrizione in un registro dei consulenti.

Situazione 3: consulenti alla clientela impiegati da un gestore patrimoniale indipendente

La gestione patrimoniale e la consulenza in investimenti sono soggette alle disposizioni della LSerFi; ai consulenti alla clientela si applicano le seguenti norme:

Formazione e
formazione continua

Art. 6 LSerFi: i consulenti alla clientela devono disporre di conoscenze adeguate delle norme di comportamento previste dalla LSerFi e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività.
Art. 104 OSerFi: l’art. 6 LSerFi deve essere applicato a partire dal 1° gennaio 2022.
Art. 22 LSerFi: i fornitori di servizi finanziari si assicurano che i loro collaboratori dispongano delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per la loro attività.
Art. 23.1.b OSerFi: è dovere del fornitore di servizi finanziari (datore di lavoro) assicurare la formazione e la formazione continua (norme di comportamento e conoscenze specialistiche).

Conclusione: esiste un dovere di formazione e di formazione continua, la responsabilità è del datore di lavoro.

Registro dei consulenti Non vi è alcun obbligo di iscrizione in un registro dei consulenti.


Situazione 4: consulenti alla clientela impiegati da un altro fornitore di servizi finanziari indipendente


Per «altri fornitori di servizi finanziari indipendenti» si intendono tutti gli istituti non ancora assoggettati alla vigilanza della FINMA, ma non i gestori patrimoniali secondo la LIsFi.

Le seguenti disposizioni si applicano solo se viene effettuata un’operazione di mero investimento, ad es. la vendita di fondi d’investimento o i mandati di gestione patrimoniale. Le disposizioni, invece, non si applicano alla distribuzione di altri strumenti e servizi finanziari, come l’intermediazione di contratti assicurativi, ipoteche, la mera consulenza finanziaria e la pianificazione finanziaria senza l’intermediazione di prodotti d’investimento:

Formazione e formazione continua

Art. 6 LSerFi: i consulenti alla clientela devono disporre di conoscenze adeguate delle norme di comportamento previste dalla LSerFi e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività.
Art. 104 OSerFi: l’art. 6 LSerFi deve essere applicato a partire dal 1° gennaio 2022.
Art. 22 LSerFi: i fornitori di servizi finanziari si assicurano che i loro collaboratori dispongano delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per la loro attività.
Art. 23.1.b OSerFi: è dovere del fornitore di servizi finanziari (datore di lavoro) assicurare la formazione e la formazione continua (norme di comportamento e conoscenze specialistiche).

Conclusione: esiste un dovere di formazione e di formazione continua. Il registro dei consulenti controlla la formazione e la formazione continua dei consulenti iscritti. La responsabilità è del titolare della ditta o degli organi della società, nonché dei consulenti personalmente.

Registro dei consulenti

Vi è l’obbligo di iscrizione in un registro dei consulenti ai sensi dell’art. 28 segg. e un obbligo di affiliazione a un organo di mediazione (art. 74).

ATTENZIONE: l’obbligo di iscrizione riguarda tutti i consulenti alla clientela. L’iscrizione deve essere effettuata entro il 19 gennaio 2021. In base all’art. 104 OSerFi, le necessarie conoscenze ai sensi dell’art. 6 LSerFi devono essere dimostrate entro il 31 dicembre 2021.

Maggiori informazioni:
https://www.regservices.ch/it/home
https://arif.ch
https://www.reg-fix.ch/it/home

 

Situazione 5: gestori patrimoniali autonomi

I gestori patrimoniali autonomi devono osservare le disposizioni della LSerFi e della LIsFi.
Le conseguenze della LSerFi per la ditta e tutti i suoi consulenti alla clientela impiegati:

Formazione e formazione continua

Art. 6 LSerFi: i consulenti alla clientela devono disporre di conoscenze adeguate delle norme di comportamento previste dalla LSerFi e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività.
Art. 104 OSerFi: l’art. 6 LSerFi deve essere applicato a partire dal 1° gennaio 2022.
Art. 22 LSerFi: i fornitori di servizi finanziari si assicurano che i loro collaboratori dispongano delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per la loro attività.
Art. 23.1.b OSerFi: è dovere del fornitore di servizi finanziari (datore di lavoro) assicurare la formazione e la formazione continua (norme di comportamento e conoscenze specialistiche).

Conclusione: esiste un dovere di formazione e di formazione continua, la responsabilità è del datore di lavoro (titolare della ditta o organi della società).

Registro dei consulenti Non vi è alcun obbligo di iscrizione in un registro dei consulenti.

 

 



Le conseguenze della LIsFi per la ditta (titolare della ditta o organi della società):

Formazione e formazione continua

Art.11 + 20 LIsFi / art. 13 + art. 25 OIsFi: la formazione e la formazione continua rientrano negli «obblighi di garanzia».

Conclusione: esiste un dovere di formazione e di formazione continua, la responsabilità è del titolare della ditta o degli organi della società.

Autorizzazione

Obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 5 segg. A seconda del modello commerciale è prevista la vigilanza diretta della FINMA o di un organismo di vigilanza (ai sensi dell’articolo 43a).

Il termine per la registrazione dei soggetti finora non sottoposti alla vigilanza della FINMA è scaduto il 30 giugno 2020 (art.74.2 LIsFi).

Maggiori informazioni:
https://www.finma.ch/it/autorizzazione/vermoegensverwalter-und-trustees/

Situazione 6: fornitori di servizi finanziari autonomi indipendenti

Per «fornitori di servizi finanziari autonomi indipendenti» si intendono tutti gli istituti non ancora sottoposti alla vigilanza della FINMA (e non i gestori patrimoniali secondo la LIsFi).
Le seguenti disposizioni si applicano solo se viene effettuata un’operazione di mero investimento, ad es. la vendita di fondi d’investimento, i mandati di gestione patrimoniale o la consulenza in investimenti. Le disposizioni invece non si applicano alla distribuzione di altri strumenti e servizi finanziari, come ad es. l’intermediazione di contratti assicurativi, ipoteche, la mera consulenza finanziaria e la pianificazione finanziaria senza l’intermediazione di prodotti d’investimento:

Formazione e formazione continua

Art. 6 LSerFi: i consulenti alla clientela devono disporre di conoscenze adeguate delle norme di comportamento previste dalla LSerFi e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività.
Art. 104 OSerFi: l’art. 6 LSerFi deve essere applicato a partire dal 1° gennaio 2022.
Art. 22 LSerFi: i fornitori di servizi finanziari si assicurano che i loro collaboratori dispongano delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per la loro attività.
Art. 23.1.b OSerFi: è dovere del fornitore di servizi finanziari assicurare la formazione e la formazione continua (norme di comportamento e conoscenze specialistiche).

Conclusione: esiste un dovere di formazione e di formazione continua, la responsabilità è del titolare della ditta o degli organi della società (anche per gli eventuali consulenti impiegati) nonché dei consulenti personalmente.

Registro dei consulenti

Vi è l’obbligo di iscrizione in un registro dei consulenti ai sensi dell’art. 28 segg. e l’obbligo di affiliazione a un organo di mediazione (art. 74).

ATTENZIONE: l’obbligo di iscrizione riguarda tutti i consulenti alla clientela. L’iscrizione deve essere effettuata entro il 19 gennaio 2021. In base all’art. 104 OSerFi, le necessarie conoscenze ai sensi dell’art. 6 LSerFi devono essere dimostrate entro il 31 dicembre 2021.

Maggiori informazioni: https://www.regservices.ch/it/home/

   

Fonte: FinanzKompakt, Mendo AG, Berna