lunedì, 18. gennaio, 2021
I consulenti alla clientela che operano nel settore finanziario in Svizzera hanno l’obbligo di iscriversi in un registro dei consulenti. Fanno eccezione solo le persone già assoggettate alla vigilanza secondo l’art.3 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA.
La nuova Legge sui servizi finanziari LSerFi e la Legge sugli istituti finanziari LIsFi, nonché l’Ordinanza sui servizi finanziari OSerFi e l’Ordinanza sugli istituti finanziari OIsFi, incidono in modo decisivo sull’attività di consulenza ai clienti finanziari. I consulenti alla clientela che operano nel settore finanziario in Svizzera hanno l’obbligo di iscriversi in un registro dei consulenti. Fanno eccezione solo le persone già assoggettate alla vigilanza secondo l’art.3 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA. Il tempo stringe. Il termine per l’iscrizione è il 19 gennaio 2021. Inoltre, in base all’art. 104 dell’Ordinanza sui servizi finanziari OSerFi, la prova delle conoscenze richieste dall’articolo 6 LSerFi deve essere fornita al più tardi entro il 31 dicembre 2021. Come prova sono accettate, tra l’altro, le qualifiche IAF «Consulente in gestione patrimoniale certificato IAF» e «Consulente finanziario diplomato IAF».
Cosa impone la legge?
L’art. 22 LSerFi Collaboratori recita:
1 I fornitori di servizi finanziari si assicurano che i loro collaboratori dispongano delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per la loro attività.
2 I fornitori di servizi finanziari che non sono assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 3 della LFINMA si assicurano, inoltre, che per loro operino soltanto consulenti alla clientela iscritti nel registro dei consulenti (art. 29).
Chi è soggetto all’obbligo di registrazione?
L’art.22 LSerFi non si applica allo stesso modo a tutti i consulenti (e alle società). In particolare, occorre osservare quanto segue:
1. Campo d’applicazione della LSerFi
Il campo d’applicazione della LSerFi si estende ai temi del settore degli investimenti. Vi rientrano, ad esempio, la consulenza in investimenti, la gestione patrimoniale e la distribuzione di fondi. Altri servizi finanziari, come la distribuzione assicurativa, la consulenza creditizia o la mera pianificazione finanziaria, non sono soggetti alla LSerFi.
2. Campo d’applicazione dell’art. 22 cpv. 1
L’art. 22, cpv. 1 si applica in generale a tutte le società e a tutti i consulenti, anche a quelli impiegati da una banca, da un gestore patrimoniale o da un altro fornitore di servizi finanziari. Spetta al fornitore di servizi finanziari, ovvero al datore di lavoro, garantire le capacità, le conoscenze e l’esperienza dei consulenti alla clientela. Questo punto implica anche un’adeguata formazione e formazione continua.
3. Campo d’applicazione dell’art. 22 cpv. 2
L’art. 22, cpv. 2 si applica esclusivamente ai consulenti che operano come lavoratori indipendenti o come impiegati di un fornitore di servizi finanziari non assoggettato alla vigilanza secondo la LFINMA. Pertanto, i dipendenti di banche o di altri istituti soggetti alla Legge sugli istituti finanziari LIsFi, ad es. i gestori patrimoniali secondo la LIsFi, non devono essere iscritti nel registro dei consulenti.
Dove trovo un registro dei consulenti?
Ai sensi dell’art. 31 LSerFi, i registri dei consulenti sono tenuti dai servizi di registrazione abilitati dalla FINMA. I seguenti registri di consulenti sono attualmente riconosciuti dalla FINMA: www.arif.ch, www.regservices.ch, www.reg-fix.ch.
Quali sono i requisiti per essere iscritto nel registro dei consulenti?
La condizione principale per l’iscrizione nel registro dei consulenti è l’adeguata conoscenza delle norme di comportamento secondo la LSerFi, le conoscenze specialistiche necessarie per svolgere l’attività, la prova di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o garanzie finanziarie equivalenti e l’affiliazione a un organo di mediazione riconosciuto dal Dipartimento federale delle finanze (DFF). Inoltre, non può essere presente alcuna iscrizione nel casellario giudiziale per reati contro il patrimonio secondo il Codice penale e nessun divieto di esercizio dell’attività o della professione emanato dalla FINMA.
Al registro dei consulenti viene quindi attribuito un potere discrezionale sulla decisione in merito all’adeguata conoscenza delle norme di condotta secondo la LSerFi e alle conoscenze specialistiche necessarie per l’attività del consulente alla clientela. Per ottenere la registrazione, quindi, i consulenti devono dimostrare con documenti di disporre delle necessarie conoscenze e capacità.
Quali informazioni sono pubblicate nel registro dei consulenti?
Il registro dei consulenti renderà pubblicamente accessibili almeno le seguenti informazioni:
Quali scadenze devono essere rispettate?L’iscrizione deve essere effettuata entro il 19 gennaio 2021. In base all’art. 104 OSerFi, le necessarie conoscenze ai sensi dell’art. 6 LSerFi devono essere dimostrate entro il 31 dicembre 2021.
Dove trovo ulteriori informazioni?
Ulteriori informazioni sono disponibili agli indirizzi:
https://www.regservices.ch/it/home
https://arif.ch
https://www.reg-fix.ch/it/home
Un elenco di organi di mediazione riconosciuti dal DFF è disponibile all’indirizzo https://www.regservices.ch/it/elenco-degli-organi-di-mediazione/.
Un elenco dettagliato delle conseguenze della LSerFi dal punto di vista dei singoli consulenti alla clientela è disponibile al seguente link: https://www.iaf.ch/attualita/expertise-it-it/
Dove è possibile acquisire la prova delle conoscenze richieste?
I consulenti alla clientela possono acquisire le competenze per una consulenza patrimoniale e finanziaria conforme alla LSerFi, tra l’altro, nel corso di formazione continua «Consulente in gestione patrimoniale certificato IAF». I titoli di studio sono accettati dai registri dei consulenti come prova delle conoscenze specialistiche e della conoscenza delle norme di condotta. Sono validi per le voci 1, 2, 4 e 5 riportate nella seguente tabella secondo l’art. 3 lett. c LSerFi. Generalmente, l’attività alla voce 3 gestione di strumenti finanziari è richiesta ai gestori patrimoniali, ma non per la distribuzione dei prodotti di gestione patrimoniale.
Attività di cui all’art. 2 lett. c LSerFi |
La qualifica «Consulente in gestione patrimoniale certificato IAF» è una certificazione separata dell’attuale modulo «Patrimonio (incl. LSerFi)» dell’esame di certificazione «Consulente finanziario diplomato IAF».
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo https://www.iaf.ch/qualificazioni/consulente-in-gestione-patrimoniale-certificato-iaf/
André Steiner è presidente del consiglio d’amministrazione e amministratore delegato di Mendo AG, Berna, una società specializzata nella formazione di consulenti finanziari. Allo stesso tempo dirige l’Ufficio per la Svizzera romanda e il Ticino della IAF, la Comunità d’interesse per la formazione in ambito finanziario.