Proroga per la presentazione della documentazione addizionale obbligatoria per intermediari e intermediarie assicurativi/e non vincolati/e già attivi/e
Il presupposto secondo cui intermediari assicurativi o intermediarie assicurative non vincolati/e, che al 1° gennaio 2024 erano registrati/e nel registro della FINMA come intermediari assicurativi o intermediarie assicurative non vincolati/e, possono continuare a svolgere il ruolo di mediazione per assicurazioni non vincolate, è la presentazione della documentazione addizionale obbligatoria alla FINMA in formato elettronico (art. 216c cpv. 5 Ordinanza sulla sorveglianza [OS; RR 961.011]). Una volta scaduto il termine per la presentazione della documentazione addizionale obbligatoria del 30 giugno 2024, la FINMA ha accertato che ancora non tutti gli intermediari e le intermediarie assicurativi/e hanno ottemperato a questo obbligo. Per ripristinare lo stato originario ai sensi dell’art. 31 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), la FINMA ha richiesto agli intermediari e alle intermediarie che non hanno rispettato il termine, di presentare presso la FINMA la richiesta di documentazione addizionale obbligatoria, incl. tutti i documenti necessari, tramite EHP entro e non oltre il 2 agosto 2024. Gli intermediari e le intermediarie che non rispettano nemmeno il termine suppletivo saranno cancellati senza ulteriore sollecito dal registro della FINMA e perderanno quindi l’autorizzazione per continuare a operare come intermediari o intermediarie non vincolati/e. >> Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2024