La revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori impone agli intermediari e ai loro datori di lavoro ampi obblighi in materia di formazione e formazione continua. A cosa occorre prestare attenzione?

In breve

Chi desidera svolgere la funzione di intermediario/a assicurativo/a, deve dimostrare di disporre delle competenze e conoscenze stabilite nella revisione della LSA (art. 43 cpv. 1 LSA in combinato disposto con art. 190 OS). I corrispondenti standard minimi dell’organizzazione settoriale AFA, in vigore dal 1° ottobre 2024, regolano gli attestati di formazione e formazione continua per intermediari/e assicurativi/e.

Le qualifiche «Consulente assicurativo/a e previdenziale certificato/a IAF» e «Consulente finanziario/a diplomato/a IAF» vengono riconosciute solo fino al 31 dicembre 2025 per l’iscrizione senza esame nel registro degli intermediari della FINMA o nel registro CICERO. A partire dal 1° gennaio 2026, i/le titolari dei suddetti titoli di studio che non si iscriveranno in un registro degli intermediari dovranno sostenere i nuovi esami di ammissione secondo gli standard minimi dell’organizzazione settoriale AFA per poter esercitare l’attività di intermediari/e assicurativi/e.

La qualifica di «Consulente finanziario/a con attestato professionale federale» verrà ancora riconosciuta come esame equivalente ai sensi dell’articolo 23 degli standard minimi dell’organizzazione settoriale AFA. Questo titolo di studio autorizzerà quindi anche in futuro a farsi iscrivere nel registro degli/delle intermediari/e della FINMA o nel nuovo registro settoriale AFA (successore di CICERO).

 

Riconoscimento di diplomi emessi da terzi da parte dell’IAF

Dal 1° luglio 2025 sono entrati in vigore i nuovi esami di abilitazione dell’AFA conformemente agli standard minimi per la formazione e la formazione continua di intermediari e intermediarie assicurativi/e previsti dalla revisione parziale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori. Finora l’IAF riconosceva il certificato di «Intermediario/a assicurativo/a AFA» come equivalenza per i due moduli Previdenza e Assicurazione nell’ambito degli esami per «Consulente finanziario/a diplomato/a IAF». Questo certificato viene ora sostituito dai nuovi esami di abilitazione dell’AFA. La Commissione per la garanzia della qualità dell’IAF ha ora preso le seguenti decisioni, in vigore dal 1° giugno 2025:  

  1. Il titolo di studio «Intermediario/a assicurativo/a AFA» secondo il vecchio regolamento (ultimo esame a giugno 2025) continua a valere come equivalenza per i due moduli Previdenza e Assicurazione.
  2. Il titolo di studio di «Consulente assicurativo/a e previdenziale certificato/a IAF» continua a valere come equivalenza per entrambi i moduli Previdenza e Assicurazione.

La Commissione per la garanzia della qualità si è pertanto espressa a favore di una garanzia dei diritti acquisiti per i titoli di studio precedenti.
Per quanto riguarda i nuovi esami di abilitazione dell’AFA (esami a partire dal secondo semestre 2025 in base agli standard minimi secondo la LSA), la Commissione per la garanzia della qualità ha deciso quanto segue:  

  1. Il superamento degli esami di abilitazione per i profili «Non-vita» e «Tutti i settori» vale come equivalenza per il modulo Assicurazione nel quadro dell’esame di «Consulente finanziario/a diplomato/a IAF». Gli/Le intermediari/e assicurativi/e autorizzati/e con questi due profili possono quindi richiedere l’esonero dal modulo Assicurazione nell’ambito degli esami IAF.
  2. Per i nuovi profili AFA non sono concesse ulteriori equivalenze. Pertanto, in futuro gli/le intermediari/e assicurativi/e registrati/e dovranno obbligatoriamente sostenere il modulo Previdenza nell’ambito dell’esame «Consulente finanziario/a diplomato/a IAF». I nuovi esami di profilo «Vita» (orale di 30 minuti presso l’AFA) non sono sufficienti ai fini dell’equivalenza con i titoli di studio dell’IAF.